"This body in not a political battlefield sign" at a Stop Abortion Bans Rally in St Paul, Minnesota in May 2019 where state legislature tried and failed to pass abortion restrictions.
Lorie Shaull/Flickr(CC BY-NC-ND 2.0)
Il riconoscimento del diritto alla salute sessuale e riproduttiva delle donne come diritto umano è stato un processo complicato, e ancora oggi, dopo anni di battaglie femministe, questo diritto viene faticosamente incluso in strumenti giuridicamente vincolanti e/o in risoluzioni del CS delle NU. Come si dirà infra, questo diritto è stato raramente riconosciuto in contesti intergovernativi e “patriarcali”, nei quali si riproducono e perpetuano relazioni di potere storicamente ineguali tra donne e uomini. Non solo il termine “diritto alla salute sessuale e riproduttiva” (non mero status) è difficile da usare, in quanto ciò implicherebbe un chiaro riconoscimento della sua giustiziabilità, ma lo è anche l’espressione “accesso ai servizi per la salute sessuale e riproduttiva”.
Un anno fa, il 23 aprile 2019, il Consiglio di Sicurezza (CS) delle Nazioni Unite (NU) ha adottato la Risoluzione N. 2467 (2019), nel contesto dell’Agenda “Donne, Pace e Sicurezza” (DPS). Al momento dell’adozione, il CS era composto da 15 uomini e 0 donne. Un paragrafo chiave sull’accesso alla salute sessuale e riproduttiva è stato indebolito a causa di pressioni politiche per evitare il veto da parte degli USA, che avrebbe compromesso l’adozione della Risoluzione stessa. La Risoluzione, che rientra nel Capitolo VI della Carta ONU, ha diviso studiosi ed attivisti, ricevendo sostanziali critiche e allo stesso tempo apprezzamenti per i suoi aspetti positivi. Sebbene la Risoluzione registri importanti passi in avanti – tra cui il riconoscimento dei diritti dei bambini e delle bambine nati come conseguenza di violenza sessuale legata ai conflitti, un approccio incentrato sulle sopravvissute, la ripetizione di elementi dell’Agenda DPS che costituiscono obblighi giuridicamente vincolanti, nonché il riconoscimento del continuum di violenza, - l’accesso alla salute sessuale e riproduttiva è stato volontariamente escluso dal testo finale, sia dal preambolo sia dai suoi paragrafi operativi.
Il dibattito durante i negoziati e a seguito dell’adozione della Risoluzione 2467(2019) dimostra chiaramente come un generico “accesso ai servizi sanitari” possa essere riconosciuto, ma non l’accesso - o meglio, il diritto - alla salute sessuale e riproduttiva. Alcuni mesi più tardi, durante il dibattito a seguito dell’adozione della Risoluzione N. 2493(2019), che si concentrava principalmente sulla partecipazione femminile in contesti post-conflitto, le donne rappresentanti gli Stati al CS NU si sono espresse chiaramente a favore del riconoscimento dell’accesso ai servizi alla salute sessuale e riproduttiva, in quanto parte vitale dei servizi pubblici per le donne in tutti i paesi (Regno Unito), ed hanno manifestato il loro rammarico per il fatto che la Risoluzione omettesse riferimenti all’accesso e al diritto alla salute sessuale e riproduttiva (Francia). Dichiarazioni di questo tenore dimostrano che non è affatto scontato che l’accesso alla salute riproduttiva e sessuale sia riconosciuto in una risoluzione, a meno che questo non sia chiaramente espresso, e ciò a prescindere dal fatto che vi sia un riferimento nel preambolo alla Risoluzione N. 2122(2013).
Perché dunque è così rilevante riconoscere questi diritti all’interno dell’Agenda DPS? Perché gli Stati mostrano siffatta ritrosia, nonostante questo diritto sia stato confermato dalla quasi-giurisprudenza dei treaty bodies delle NU e nei report del Segretario Generale (SG) NU? Gli Stati, ad esempio, finanzierebbero un programma per accesso a servizi di interruzione della gravidanza e post-aborto basandosi sulla Risoluzione N. 2647 ai sensi dell’attuale testo normativo?
È ben riconosciuto a livello NU che i diritti riproduttivi non costituiscano soltanto una componente del diritto alla salute, ma altresì un tema importante di interesse globale legato alla salute e al rispetto di diritti umani fondamentali. Il diritto alla salute, come originariamente concepito negli strumenti giuridici sui diritti umani, riflette una concezione “maschile” e patriarcale di salute, nell’ambito della quale questioni legate alla salute riproduttiva erano (e sono) assenti (si veda, a riguardo, inter alia, Putman, Cook, Doyal, Sherwin, Leary, e più recentemente Nelson).
Se si osserva il lavoro di esperti indipendenti (si veda a riguardo l’ultimo rapporto del SG NU) o di organismi, quali i treaty bodies delle NU che promuovono un’interpretazione evolutiva del diritto esistente (si veda come esempio Alyne da Silva Pimentel Teixeira v. Brazil,, Comitato CEDAW), il risultato è senz’altro a favore del riconoscimento di questi diritti, con la conseguenza di attribuire caratteristiche di genere al più generico diritto alla salute. Significa, in altri termini, riconoscere il controllo delle donne sulla propria funzione riproduttiva, contribuendo per questa via allo smantellamento delle disuguaglianze strutturali presenti nelle società (vedi Siegel).
Quando, invece, ci si riferisce all’azione intergovernativa, siffatto riconoscimento è lontano dall’essere raggiunto. La Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, ad esempio, contempla la “salute” in una sola disposizione in relazione a forme di riparazione per le vittime di violenza. In seno all’Assemblea Generale delle NU, al momento dell’adozione di una Risoluzione sulla salute globale lo scorso dicembre, il dibattito si è arenato sul se contemplare un riferimento ai diritti sessuali e riproduttivi all’interno del teso. Solo con votazione separata - 8 Stati hanno votato contro – l’Assemblea Generale è riuscita a riaffermare il suo impegno ad assicurare l’accesso universale al diritto alla salute sessuale e riproduttiva.
Tornando al CS delle NU, esso combina due elementi: da un lato, la promozione della sicurezza, considerata prevalentemente quale sicurezza militare; dall’altro lato, una rigorosa ed ineguale struttura intergovernativa. L’assenza volontaria di un riferimento all’accesso (e soprattutto, al diritto) alla salute sessuale e riproduttiva, può costituire una forma di violenza contro la salute delle donne attraverso norme, in questo caso le norme del CS delle NU, che restringono i diritti delle donne e la loro autonomia. Il CS delle NU riflette invero una struttura patriarcale della società, caratterizzata da strutture immutate di potere che si sono riprodotte negli anni dopo la seconda guerra mondiale.
Ciò pare piuttosto evidente in alcune disposizioni della Risoluzione N. 2467(2019). Il fatto che la Risoluzione si riferisca ad un “accesso non discriminatorio ai servizi come cure mediche e psicologiche”, ai rischi di HIV come conseguenza della violenza e a “programmi di riparazione che includano la sanità” appare prima facie un significativo passo in avanti. Ciononostante, fare riferimento semplicemente al “diritto alla salute” non è sufficiente, a causa dell’approccio maschile e patriarcale che ha caratterizzato la medicina. Come è stato osservato, “poiché le donne sono donne, sono soggette a disfunzioni sociali che incidono sulla loro salute fisica, mentale, sociale.” L’assenza del diritto alla salute sessuale e riproduttiva, per parafrasare una autrice, dimostra la resistenza di norme e cambiamenti sociali “che attribuiscono il controllo sul corpo delle donne alle donne: diritti riproduttivi, libertà sessuale, leggi che criminalizzano lo stupro coniugale, ecc.’
L’inclusione del diritto alla salute sessuale e riproduttiva - o almeno l’accesso ai servizi di salute sessuale e riproduttiva - sarebbero stati fondamentali per evidenziare non solo questo diritto viene violato prima, durante e dopo il conflitto, ma anche per riconoscere l’agency delle donne che si esprime quale autonomia sessuale e riproduttiva e nel senso della giustiziabilità di tale diritto di fronte alle corti domestiche e regionali dei diritti umani. Ciò avrebbe consentito, ad esempio, di assicurare il diritto alle operazioni alla fistola, un costante monitoraggio, accesso all’aborto e alle cure post-aborto.
Il futuro dell’Agenda DPS riposa certo sulla volontà politica dei membri del CS delle NU, ma anche sull’attività e sulle azioni intraprese al di fuori di questo contesto sia nel quadro delle NU (SG delle NU, CEDAW, treaty bodies, il Rappresentante Speciale sulla conflict-related sexual violence) e sul lavoro delle organizzazioni non governative, dei gruppi a tutela dei diritti di donne, dell’accademia.
Ci sono voluti anni per riconoscere la violenza sessuale quale crimine internazionale e per far sì che questa venisse inclusa nello statuto della Corte penale internazionale, e probabilmente verrà il giorno in cui sarà riconosciuto il diritto (non accesso, non status, ma diritto) alla salute sessuale e riproduttiva in una risoluzione del CS delle NU. Un tale risultato contribuirebbe all’attuazione della Agenda DPS, tanto in termini di programmi finanziati in situazioni di conflitto o post-conflitto, quanto in termini di giustiziabilità, per consentire alle sopravvissute di ottenere forme di riparazione per la mancanza di accesso ad adeguati servizi per la salute sessuale e riproduttiva.
This article is a part of a series on Women, Peace, and Security (WPS) produced in partnership with the University of Binghamton, based on a conference held in April 2020.